STATUTO della “ASSOCIAZIONE STUDISTORICI DEL SAN PAOLO”
(aggiornato al 02.maggio 2013)
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
1. E’ costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991, l’Organizzazione di volontariato denominata
ASSOCIAZIONE STUDISTORICI DEL SAN PAOLO siglabile “ASSP”
con lo slogan PER DIFFONDERE LA CONOSCENZA DEI SUOI VALORI SOCIOCULTURALI, ETICI E DI SOLIDARIETA’,
con sede legale nel Comune di Torino.
2. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria. L’eventuale trasferimento della sede legale in altro Comune sarà soggetto alla prescritta comunicazione entro 60 giorni agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’Associazione fosse iscritta.
3. La durata dell’Associazione non è predeterminata.
Art. 2 - Scopi e finalità
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.
Essa, ispirandosi ai principi della solidarietà e nell’ambito delle proprie finalità sociali, civili e culturali, si prefigge gli scopi di seguito elencati :
mantenere vivi i valori espressi dal San Paolo, come istituzione benefica e come banca, nella sua plurisecolare ascesa dagli albori (25 gennaio 1563) fino al culmine (31 dicembre 2006), allorché come banca (San Paolo IMI S.p.A.) si è estinto ed è stato incorporato dal 1° gennaio 2007 in Banca Intesa, che ha assunto la nuova denominazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.; mantenere con la Compagnia di San Paolo, in cui continuano ad essere espressi i valori del San Paolo come istituzione benefica fino alla sua trasformazione istituzionale (31 dicembre 1991), il cordone ombelicale che i sanpaolini sentono come legame ancora più vitale dopo l’aggregazione bancaria;diffondere la conoscenza della storia del San Paolo affinché i suoi valori, sociali, etici e di solidarietà, vengano tramandati nella memoria collettiva ed abbiano, in particolare, a contribuire allo sviluppo dello spirito di solidarietà nella società;favorire ogni collaborazione con Intesa Sanpaolo S.p.A. volta a mantenere i legami storici col San Paolo.Art. 3 - AttivitàPer la realizzazione degli scopi e finalità di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, con spirito collaborativo, di svolgere e promuovere ricerche, studi, pubblicazioni, mostre, convegni sulla storia del San Paolo ed altre attività idonee ad attuare gli scopi e le finalità predetti nell’ambito della normativa sul volontariato. Per lo svolgimento e la promozione di tali attività, che costituiscono le attività istituzionali dell’Associazione, essa potrà operare in collaborazione con altre Associazioni, includendo nell’ambito collaborativo tematiche di comune interesse, considerate idonee al perseguimento degli scopi e finalità richiamati.Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente mediante le prestazioni fornite dai soci in modo personale, spontaneo e gratuito. L’attività del socio non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio .L’Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il proprio regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta
.Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio dell’ Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ Associazione;eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.L’ Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:Quote associative annuali ed eventuali contributi straordinari dei soci;Contributi di privati;Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;Contributi di organismi internazionali;Donazioni e lasciti testamentari;Rimborsi derivanti da convenzioni;Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginaliL’esercizio sociale dell’Associazione inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 30 giorni prima dell’ Assemblea e può essere consultato da ogni socio.E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.E’ fatto divieto di dividere tra i soci, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.
Art. 5 - Soci
1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’ Associazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art.6.
Art. 6 - Criteri di ammissione, esclusione e decadenza
L’ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato con la quale si impegna di rispettare il presente Statuto ed osservare gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni adottati dagli organi dell’Associazione.Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all’ Assemblea dei soci.Il ricorso all’Assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di reiezione.Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi soci nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. La qualità di socio è intrasmissibile per atto tra vivi.La qualità di socio si perde:per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’Associazione;per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;per decadenza dovuta a morosità conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall’eventuale sollecito scritto;per causa di morte.
6. L’esclusione e la decadenza dei soci sono deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un socio, devono essergli contestatiper iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sulpatrimonio dell’Associazione.
Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci
1 Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ Associazione ed alla sua attività.
In particolare soci hanno diritto
di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limitistabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti dell’Associazione; di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi sociali; di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali, nei limiti statutariamenteprevisti; di essere assicurati dall’Associazione contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile verso terzi, connessi allo svolgimento delle attività istituzionali.I soci sono obbligati:
all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’ Associazione; al pagamento nei termini della quota associativa annuale, che è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.2 Tutte le cariche sociali ricoperte dai soci sono a titolo gratuito.
Art. 8 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Art. 9 - Assemblea dei soci
1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e regola l’attività della stessa.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio , conferendo allo stesso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di 2soci.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.
5. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di intervenire in Assemblea.
6. L’avviso di convocazione viene comunicato per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima. La convocazione può avvenire anche “per referendum” con votazione “per corrispondenza”, postale o telematica, per tutte le materie, escluso lo scioglimento dell’Associazione. Le relative modalità sono previste negli eventuali Regolamenti.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L’ Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’ Assemblea convocata per la modifica dell’Atto costitutivo o dello Statuto, oppure per lo scioglimento, cessazione o estinzione dell’ Associazione, nonché per altre questioni purché non siano di competenza dell’Assemblea ordinaria. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
10.Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede per 30 giorni e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Segretario.
Art. 10 - Assemblea ordinaria dei soci
1. L’ Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di intervenire in Assemblea; in seconda convocazione, qualunque sia il numerodei soci intervenuti o rappresentati. Gli amministratori non votano nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
4 L’Assemblea ordinaria
a) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
b) discute ed approva i programmi di attività;
c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone preventivamente il numero;
d) istituisce il Collegio dei Revisori dei conti e delibera in merito ai relativi membri, in conformità dell’art.14;
e) istituisce il Collegio dei Probiviri e ne elegge i membri, in conformità dell’art. 15;
f) prende atto della sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo deceduti, dimissionari, decaduti o esclusi, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
g) approva gli eventuali Regolamenti e le loro variazioni;
h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
i) delibera sull’esclusione e sulla decadenza dei soci, in conformità dell’art. 6;
j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
k) determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi ai soci per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
l) approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione;
m) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione;
n) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi soci;
o) delibera su ogni altra materia rientrante nei poteri dell’Assemblea ordinaria.
Art. 11 - Assemblea straordinaria dei soci
1. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’Atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci aventi diritto di intervenire in Assemblea e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
2. Per deliberare lo scioglimento, cessazione o estinzione dell’ Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di intervenire in Assemblea.
Art. 12 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino ad un massimo di 10 Consiglieri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.2. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, utilizzando l’elenco dei non eletti e con presa d’atto da parte dalla successiva Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo decade a seguito di dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri oppure quando la decadenza dello stesso venga deliberata dall’Assemblea in presenza di un numero minore di dimissioni o di altri eventi. In tali casi l’Assemblea provvede mediante elezione al rinnovo dell’intero organo.I Consiglieri ricoprono la carica a titolo gratuito e possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, in riferimento allo svolgimento degli incarichi e delle attività svolti per conto dell’Associazione, in conformità degli art. 7 e 10.Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;delibera sulle domande di nuove adesioni;sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione e di decadenza dei soci;sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;ha facoltà di costituire Comitati ai sensi dell’Art. 16; parimenti, di invitare alle proprie riunioni, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Associazione, rappresentanti di altre Associazioni e persone fisiche. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 Consiglieri.L’avviso di convocazione viene comunicato per iscritto con 10 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei presenti.
Art. 13 - Presidente
Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere confermato fino a un massimo di 3 mandati consecutivi.Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocandolo contestualmente per la loro approvazione
Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei conti
Qualora si reputi necessario, su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea istituisce il Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti e li elegge tra i soci, esclusi i membri del Consiglio Direttivo, o li nomina, scegliendoli all’esterno dell’Associazione, stabilendo l’eventuale compenso per i non soci.Il Collegio nomina tra i suoi membri effettivi il Presidente.I Revisori dei conti durano in carica 3 anni e possono essere confermati per 2 volte consecutive.Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri
Qualora si reputi necessario, su proposta del Consiglio Direttivo viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra i soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo o dell’eventuale Collegio dei Revisori dei conti. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per 2 volte consecutive.Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque soci o di un socio interessato alla vertenza.Le riunioni del Collegio dei Probiviri, con deliberazioni conclusive circa le vertenze arbitrate, sono valide purché siano presenti tutti i suoi Componenti e le deliberazioni sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei presenti. Negli altri casi, le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide con la presenza di due Componenti.
Art. 16 - Comitati Tecnici, Scientifici ed altri inerenti alle finalità dell’Associazione
Nell’ambito delle attività approvate dall’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici, Scientifici ed altri inerenti alle finalità dell’Associazione a cui partecipano soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere.Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il Coordinatore.
Art. 17 - Scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione
Nella delibera di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, assunta in conformità dell’Art.11, l’Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.
Art. 18 - Norme finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, della legge n. 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.